Quando si parla di Ecobonus, ci si riferisce alla detrazione riconosciuta per i lavori di risparmio energetico, riguardanti sia gli edifici singoli che i condomini.
Il decreto ecobonus 110 prevede un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per:
- Interventi di efficienza energetica;
- Interventi antisismici;
- Installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
- Ulteriori 6 mesi di tempo per i lavori condominiali, se sono stati realizzati almeno il 60% degli interventi complessivi.
La misura è stata poi estesa, a seguito di un aggiornamento, fino al 2022 per l’edilizia popolare, oltre a dare la possibilità ai contribuenti di fruire della misura per due abitazioni.
Ma perché l’ecobonus è così importante? Tutti coloro che desiderano effettuare dei lavori di efficientamento e di ristrutturazione sui propri edifici, hanno la possibilità di farlo grazie a questa misura.
Gli interventi di questo tipo sono mirati a dare anche maggiore valore e durata nel tempo agli edifici, garantendone il massimo delle prestazioni.
Chi può usufruire dell’ecobonus 110?
Tutti coloro che sono possessori di un immobile e che decidono di effettuare dei lavori di efficientamento energetico, possono usufruire dell’Ecobonus.
In particolare, possono richiedere la detrazione fiscale:
- I contribuenti che conseguono reddito d’impresa;
- Le associazioni tra professionisti;
- Gli enti pubblici che non svolgono attività commerciale;
- I condomini per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio o coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.
La detrazione viene riconosciuta soltanto per i lavori di riqualificazione energetica e non sono ammesse nella richiesta del rimborso coloro che invece effettuano lavori di costruzione di un nuovo immobile.
Quali lavori sono detraibili al 65% e quali al 50%?
Le detrazioni al 65% previste dall’Ecobonus riguardano i seguenti interventi:
- Riqualificazione energetica;
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A;
- Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione;
- Acquisti di micro – cogeneratori, in sostituzione agli impianti esistenti;
- Installazione di pannelli solari termici;
- Interventi su edifici esistenti al fine di migliorare la classe energetica;
- Installazione di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti di climatizzazione e di riscaldamento.
Le detrazione al 50% previste dall’Ecobonus riguardano i seguenti interventi:
- Acquisto o posa in opera delle finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellets, truciolato etc.)
Come ottenere l’ecobonus?
Per ottenere l’ecobonus 110 è necessario garantire il miglioramento della classe energetica, assicurando per esempio il passaggio dalla D alla B, anche unitamente ad altri interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Per dimostrare il passaggio alla classe energetica più alta, bisogna mostrare l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), prima e dopo l’intervento, ovviamente rilasciato da un tecnico specificamente abilitato.
Inoltre è necessario:
- Pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario del superbonus e la sua Partita IVA;
- Depositare in Comune la relazione tecnica dell’intervento;
- Acquisire l’attestazione di prestazione energetica, come specificato anche poco più su;
- Trasmettere ad Enea telemeticamente sul sito, entro 90 la fine dei lavori, i dati della scheda descrittiva che si ricavano da A.P.E.
Differenza tra ecobonus e ecobonus 110%?
Partendo dal presupposto che la differenza riguardo l’Ecobonus, riguarda la percentuale di detrazione, la tipologia di lavori considerati è sempre quella concernente l’efficientamento energetico, effettuata sugli edifici singoli o su condomini.
Nella versione dell’Ecobonus 110% le caratteristiche principali sono le seguenti:
- La misura dell’agevolazione – dal 50 all’85%;
- I tempi di ammortamento fiscale – non più 5 anni ma 10;
- Le regole meno stringenti riguardo lo svolgimento dei lavori;
- L’applicabilità per qualsiasi immobile e qualsiasi contribuente (Irpef e Ires).
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